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martedì 19 maggio 2009

Infortunio in itinere riconosciuto anche al lavoratore spericolato


Riconosciuto l'infortunio in itinere anche al lavoratore che sceglie di tornare dal luogo di lavoro percorrendo una strada pericolosa. È quanto chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 11417/09 (disponibile sul sito di «Guida Normativa» ww.guidanormativa.ilsole24ore.com). I giudici di legittimità hanno così cambiato il verdetto della Corte territoriale secondo cui la situazione di grave rischio in cui si era venuto a trovare il prestatore e che aveva causato poi l'infortunio era imputabile a una sua precisa volontà.

In sostanza - sostenevano i giudici di merito - se avesse percorso la strada abituale invece della stradina dissestata e con elevate pendenze non si sarebbe verificato alcun infortunio. I giudici di piazza Cavour, invece, hanno puntualizzato come il lavoratore fosse stato costretto a percorrere la strada più pericolosa in quanto erano ostruite le altre vie di transito.

Quindi nel caso concreto non si può parlare del cosiddetto rischio elettivo in quanto si trattava di scelta assolutamente obbligata e non riconducibile alla volontà del singolo. Per configurare una colpa occorrono tre condizioni. Il lavoratore deve porre in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive.

Il privato, infine, deve essere spinto da impulsi personali e soprattutto l'evento conseguente all'azione del lavoratore non deve avere alcun nesso di derivazione con l'attività lavorativa. Elementi questi che la Corte non ha riconosciuto nel caso concreto, sancendo così il pieno risarcimento al malcapitato.

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